L’audizione dell’istante, avvenuta in modo del tutto informale, in assenza dei patrocinatori e senza che ve ne sia traccia nel fascicolo processuale, salvo quanto risulta dalla decisione impugnata (act. VII, pag. 11), è assimilabile a un’ispezione, che il giudice può assumere d’ufficio in ogni stadio di causa (art. 88 lett. a CPC). L’assunzione di prove implica tuttavia la convocazione delle parti per il dibattimento finale sia sull’eccezione (art. 100 CPC) sia sul merito (art. 368 CPC), che in concreto non è avvenuto.