Dall’esame del fascicolo processuale risulta che egli ha preso contatto con l’istante, verosimilmente per accertarne la capacità processuale (lettera 8 luglio 1994, act. III) e ha emanato la decisione 20 settembre 1994, con la quale ha statuito sull’ammissibilità delle prove offerte all’udienza, sulla capacità processuale dell’istante e sulla sua legittimazione attiva senza più convocare le parti. L’audizione dell’istante, avvenuta in modo del tutto informale, in assenza dei patrocinatori e senza che ve ne sia traccia nel fascicolo processuale, salvo quanto risulta dalla decisione impugnata (act.