La conclusione che ne ha tratto il primo giudice però non può essere condivisa. In una procedura sommaria, infatti, se la complessità della causa o la difficoltà nell’assunzione delle prove lo esige, il giudice può con ordinanza rinviare le parti alla procedura accelerata (art. 372 cpv. 1 CPC; Rep 1981 141). Questo tipo di procedura consente maggiore elasticità nell’assunzione delle prove e la possibilità di un simile rinvio è stata esplicitamente voluta dal legislatore come valvola di sicurezza nella procedura sommaria di camera di consiglio (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato, pubblicato nei verbali del Gran Consiglio, Sessione autunnale 1974, pag. 993 e segg.