Come giustamente rilevato dal Pretore, per accertare l’eventuale nullità della cessione occorre assumere anche prove peritali, che per la loro ampiezza esulano dalla procedura sommaria (art. 366 CPC). Lo stato di debolezza dell’anziano, contrariamente a quanto sembra sostenere l’appellante, deve infatti essere dimostrato, la capacità di discernimento essendo presunta (art. 16 CC) e l’assunzione di una perizia socio–psichiatrica non può quindi essere esclusa d’acchito. La conclusione che ne ha tratto il primo giudice però non può essere condivisa.