L’appellante contesta tale conclusione e sostiene in primo luogo che dalla dichiarazione 7 gennaio 1994 non risulta in modo chiaro la sua volontà di rinunciare alla sua quota ereditaria. La censura non regge già a una semplice lettura della dichiarazione, il cui testo è esplicito e non si presta a interpretazioni: “Io sottoscritto signor __________ __________, ..... dichiaro di rinunciare irrevocabilmente alla mia ragione ereditaria nella successione della mia defunta moglie __________ __________ a favore della di lei figlia __________ __________, Via __________. __________ ____________________, ____________________.