Il Pretore non è entrato nel merito della validità del documento, esplicitamente contestata dall’istante, asserendo che la procedura di camera di consiglio non consente l'acquisizione suppletoria di prove (art. 367 CPC), indispensabili nella fattispecie per esaminare la validità della dichiarazione, e ha quindi respinto l'istanza per carenza di legittimazione attiva, rinviando l’istante alla procedura di merito per far accertare la nullità della cessione. 5. L’appellante contesta tale conclusione e sostiene in primo luogo che dalla dichiarazione 7 gennaio 1994 non risulta in modo chiaro la sua volontà di rinunciare alla sua quota ereditaria.