Rep 1974 75), riservate le azioni di nullità e di petizione d’eredità. Si tratta infatti di un atto rilasciato in una procedura di camera di consiglio non contenziosa (art. 360 CPC), non soggetta a contraddittorio (art. 1 n. 10 LAC) e la cui inesattezza può essere dimostrata con ogni mezzo (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 24 ad art. 559 CC). 4. A ragione quindi il Pretore, confrontato a un’esplicita eccezione sollevata dalla convenuta sulla qualità di erede dell’istante, non si è limitato a quanto attestato dal certificato ereditario agli atti. Egli ha ritenuto che la dichiarazione 7 gennaio 1994 era una cessione di ragioni ereditarie fra coeredi ai sensi dell’art. 635 cpv.