Il certificato ereditario 30 marzo 1994, posteriore alla rinuncia sottoscritta dall’istante, indica come eredi il vedovo e la figlia della defunta (doc. MM). Contrariamente all’opinione dell’appellante, il certificato ereditario non è vincolante per l’autorità giudiziaria. Esso non ha funzione probatoria ma costituisce solo una legittimazione provvisoria (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, n. 20 e 23 ad art. 559 CC; Rep 1974 75), riservate le azioni di nullità e di petizione d’eredità.