Per determinare la qualità di erede dell’istante il Pretore ha proceduto all'analisi della natura e degli effetti della dichiarazione sottoscritta il 7 gennaio 1994 dal vedovo. Il primo giudice ha ravvisato in questo documento una cessione ereditaria perfezionatasi per fatti concludenti e con effetti reali, conformemente alla dottrina dominante (DTF 102 Ib 326), e ne ha concluso che il cedente aveva perso la qualità di erede e non era pertanto legittimato a proporre l’azione di divisione. L’istante ha tuttavia addotto, già nell'istanza 21 giugno 1994, che la dichiarazione 7 gennaio 1994 era nulla poiché viziata da errore essenziale.