{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-110_1995-08-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17299&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=21&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fdfd4346a499883b936b5c4528b6e669"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.1995 11.1995.110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.1995 11.1995.110"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.1995 11.1995.110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:47", "Checksum": "70a07a2b649d3018b61cabf642a03d06", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.1995 11.1995.110\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL’appellante argomenta ancora che la validità della dichiarazione 7 gennaio 1994 poteva essere esaminata nell’ambito dell’azione di divisione, richiedendo solo prove assumibili a breve termine, in particolare i documenti già agli atti. L’obiezione è fondata. Come giustamente rilevato dal Pretore, per accertare l’eventuale nullità della cessione occorre assumere anche prove peritali, che per la loro ampiezza esulano dalla procedura sommaria (art. 366 CPC). Lo stato di debolezza dell’anziano, contrariamente a quanto sembra sostenere l’appellante, deve infatti essere dimostrato, la capacità di discernimento essendo presunta (art. 16 CC) e l’assunzione di una perizia socio–psichiatrica non può quindi essere esclusa d’acchito. La conclusione che ne ha tratto il primo giudice però non può essere condivisa. In una procedura sommaria, infatti, se la complessità della causa o la difficoltà nell’assunzione delle prove lo esige, il giudice può con ordinanza rinviare le parti alla procedura accelerata (art. 372 cpv. 1 CPC; Rep 1981 141). Questo tipo di procedura consente maggiore elasticità nell’assunzione delle prove e la possibilità di un simile rinvio è stata esplicitamente voluta dal legislatore come valvola di sicurezza nella procedura sommaria di camera di consiglio (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato, pubblicato nei verbali del Gran Consiglio, Sessione autunnale 1974, pag. 993 e segg., 1007). Il rinvio alla procedura accelerata è d’altra parte esplicitamente previsto dal codice in caso di contestazioni dell’inventario (art. 479 CPC), per cui non vi è quindi motivo di rinviare a una procedura ordinaria l’accertamento della qualità di erede dell’istante, che può essere decisa nell’ambito dell’azione di divisione (cfr. DTF 69 II 357 consid. 2).\n6. La decisione del Pretore deve a ogni modo essere annullata poiché emanata in violazione del diritto di essere sentito delle parti. All’udienza del 6 giugno 1994 il primo giudice aveva ordinato l’accertamento preliminare dell’eccezione di carenza di capacità processuale della parte istante, riservandosi di decidere sull’ammissibilità delle prove offerte dalle parti in separata sede (act. II, pag. 5). Dall’esame del fascicolo processuale risulta che egli ha preso contatto con l’istante, verosimilmente per accertarne la capacità processuale (lettera 8 luglio 1994, act. III) e ha emanato la decisione 20 settembre 1994, con la quale ha statuito sull’ammissibilità delle prove offerte all’udienza, sulla capacità processuale dell’istante e sulla sua legittimazione attiva senza più convocare le parti. L’audizione dell’istante, avvenuta in modo del tutto informale, in assenza dei patrocinatori e senza che ve ne sia traccia nel fascicolo processuale, salvo quanto risulta dalla decisione impugnata (act. VII, pag. 11), è assimilabile a un’ispezione, che il giudice può assumere d’ufficio in ogni stadio di causa (art. 88 lett. a CPC). L’assunzione di prove implica tuttavia la convocazione delle parti per il dibattimento finale sia sull’eccezione (art. 100 CPC) sia sul merito (art. 368 CPC), che in concreto non è avvenuto. L’omissione del dibattimento finale, in una procedura orale come quella di camera di consiglio, comporta la nullità della sentenza per insanabile violazione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 Cost. (Rep 1984 394; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, ad art. 410 n. 2).\nL’appello deve quindi essere accolto e l’incarto rinviato al Pretore affinché indica il contradditorio sull’eccezione e, ove respingesse l’eccezione, rinvii le parti alla procedura accelerata in conformità con l’art. 372 CPC.\n7. Spese e ripetibili dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).\nPer i quali motivi,\nvista sulle spese la tariffa giudiziaria\npronuncia :\n1. L’appello è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore affinché proceda ai sensi dei considerandi.\n2. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in\na) tassa di giustizia fr. 300.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 350.–\ngià anticipati dall’appellante, sono a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte l'importo di fr. 800.– per ripetibili di appello.\n3. Intimazione a :\n– avv. __________, __________\n– avv. __________, __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}