{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-110_1995-08-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17299&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=21&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fdfd4346a499883b936b5c4528b6e669"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.1995 11.1995.110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.1995 11.1995.110"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.1995 11.1995.110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:47", "Checksum": "70a07a2b649d3018b61cabf642a03d06", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.1995 11.1995.110\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPer determinare la qualità di erede dell’istante il Pretore ha proceduto all'analisi della natura e degli effetti della dichiarazione sottoscritta il 7 gennaio 1994 dal vedovo. Il primo giudice ha ravvisato in questo documento una cessione ereditaria perfezionatasi per fatti concludenti e con effetti reali, conformemente alla dottrina dominante (DTF 102 Ib 326), e ne ha concluso che il cedente aveva perso la qualità di erede e non era pertanto legittimato a proporre l’azione di divisione. L’istante ha tuttavia addotto, già nell'istanza 21 giugno 1994, che la dichiarazione 7 gennaio 1994 era nulla poiché viziata da errore essenziale. Pur non ritenendo priva di fondamento questa tesi, il Pretore non l’ha esaminata per il motivo che il quesito poteva essere risolto solo con una approfondita analisi dei rapporti intercorsi tra le parti dalla morte della defunta, impossibile in una procedura sommaria, e ha quindi rinviato l’istante all’azione ordinaria.\n3. L’appellante censura l’opinione del Pretore e sostiene che i compiti del giudice nella prima fase della divisione si esauriscono con la decisione se sia da ordinare la divisione e con la designazione del notaio divisore in caso di mancato accordo delle parti, per cui egli dovrebbe limitarsi ad accertare l'esistenza di una comunione ereditaria e la qualità di erede delle parti. Il Pretore avrebbe dovuto fondarsi quindi sul certificato ereditario che stabiliva la qualità di erede del vedovo (doc. MM).\nIl certificato ereditario 30 marzo 1994, posteriore alla rinuncia sottoscritta dall’istante, indica come eredi il vedovo e la figlia della defunta (doc. MM). Contrariamente all’opinione dell’appellante, il certificato ereditario non è vincolante per l’autorità giudiziaria. Esso non ha funzione probatoria ma costituisce solo una legittimazione provvisoria (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, n. 20 e 23 ad art. 559 CC; Rep 1974 75), riservate le azioni di nullità e di petizione d’eredità. Si tratta infatti di un atto rilasciato in una procedura di camera di consiglio non contenziosa (art. 360 CPC), non soggetta a contraddittorio (art. 1 n. 10 LAC) e la cui inesattezza può essere dimostrata con ogni mezzo (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 24 ad art. 559 CC).\n4. A ragione quindi il Pretore, confrontato a un’esplicita eccezione sollevata dalla convenuta sulla qualità di erede dell’istante, non si è limitato a quanto attestato dal certificato ereditario agli atti. Egli ha ritenuto che la dichiarazione 7 gennaio 1994 era una cessione di ragioni ereditarie fra coeredi ai sensi dell’art. 635 cpv. 1 CC, perfezionata con il versamento da parte dell’acquirente dell’importo pattuito (doc. 1), motivo per cui il cedente aveva perso la qualità di erede. Il Pretore non è entrato nel merito della validità del documento, esplicitamente contestata dall’istante, asserendo che la procedura di camera di consiglio non consente l'acquisizione suppletoria di prove (art. 367 CPC), indispensabili nella fattispecie per esaminare la validità della dichiarazione, e ha quindi respinto l'istanza per carenza di legittimazione attiva, rinviando l’istante alla procedura di merito per far accertare la nullità della cessione.\n5. L’appellante contesta tale conclusione e sostiene in primo luogo che dalla dichiarazione 7 gennaio 1994 non risulta in modo chiaro la sua volontà di rinunciare alla sua quota ereditaria. La censura non regge già a una semplice lettura della dichiarazione, il cui testo è esplicito e non si presta a interpretazioni: “Io sottoscritto signor __________ __________, ..... dichiaro di rinunciare irrevocabilmente alla mia ragione ereditaria nella successione della mia defunta moglie __________ __________ a favore della di lei figlia __________ __________, Via __________. __________ ____________________, ____________________. La stessa deve versare sul mio conto alla __________ __________ l’importo di fr. 12’000.– (dodicimila) a valere quale liquidazione delle imposte arretrate fino al 31.12.1993.” (doc. H). L’importo richiesto è stato versato l’11 gennaio 1994 sul conto indicato dal cedente (doc. 1) e si può quindi seguire il Pretore quando conclude che i coeredi hanno concluso una cessione di quota ereditaria ai sensi dell’art. 635 cpv. 1 CC. L’appellante ha di conseguenza perso la qualità di erede (DTF 102 Ib 321 consid. 4) e non era dunque più legittimato a promuovere l’azione di divisione (Jost, Der Erbteilungsprozess, Berna 1960, pag. 59)."}