{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-110_1995-08-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17299&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=21&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fdfd4346a499883b936b5c4528b6e669"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.1995 11.1995.110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.1995 11.1995.110"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.1995 11.1995.110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:47", "Checksum": "70a07a2b649d3018b61cabf642a03d06", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.1995 11.1995.110\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n7 agosto 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nGalfetti, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. __________/__________ (azione di divisione ereditaria) della Pretura del Distretto di Riviera, promossa con petizione del 21 giugno 1994 da\n|\n|\n__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________),\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);\n|\ne ora sulla sentenza del 20 settembre 1994 con cui il Pretore ha respinto la petizione per carenza di legittimazione attiva;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto l'appello del 3 ottobre 1994 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 20 settembre 1994 dal Pretore del Distretto di Riviera;\n2. Il giudizio su spese e ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nA. Il 20 novembre 1993 è deceduta a Locarno __________ __________ (__________) __________ __________, lasciando quali eredi legittimi il secondo marito Florin__________ __________ e la figlia __________ __________ __________ (__________) __________, nata da un precedente matrimonio. La qualità di eredi è stata attestata nel certificato ereditario emesso dal Pretore del Distretto di Riviera il 30 marzo 1994.\nB. Il 7 gennaio 1994 __________ __________, degente in una casa per anziani e reduce da un ictus, ha sottoscritto in presenza dell’avv. __________, patrocinatore di __________, un documento con il quale ha dichiarato di rinunciare alla sua ragione ereditaria nella successione della moglie a favore della di lei figlia, dietro versamento di fr. 12’000.- in liquidazione delle imposte arretrate fino al 31 dicembre 1993. La firma del documento è stata autenticata dal notaio __________ __________, recatosi alla casa per anziani con il patrocinatore di __________ __________. Non era invece presente, né era stato informato dell’incontro, l’avv. __________ __________, patrocinatore di __________ __________.\nC. In data 21 giugno 1994 __________ ha introdotto presso la Pretura del Distretto di Riviera azione di divisione dell'eredità, chiedendo il pagamento della sua quota, corrispondente a fr. 73’627.35 oltre agli interessi. Egli sostiene che il 7 gennaio 1994 non era ancora a conoscenza del contenuto del testamento e della sostanza ereditaria della moglie e che ha sottoscritto la dichiarazione di rinuncia alla ragione ereditaria sottopostagli dall'avvocato __________ __________, alla presenza del notaio __________, perché intimorito e ancora provato dalla recente scomparsa della moglie; ribadisce inoltre che la dichiarazione non corrisponde alla sua volontà e che è nulla, essendo viziata da errore essenziale.\nD. All'udienza del 6 luglio 1994, indetta per la discussione, l'istante ha riconfermato le richieste 21 giugno 1994 mentre la convenuta ha chiesto la reiezione integrale dell'istanza, producendo un riassunto scritto delle proprie argomentazioni nel quale eccepisce preliminarmente la capacità processuale dell'attore conferma la validità della dichiarazione di rinuncia alle ragioni ereditarie firmata il 7 gennaio 1994 da __________ __________ e sostiene che costui ha sempre manifestato la volontà di non avanzare pretese sulla successione della moglie, lasciando tutto a favore della di lei figlia __________.\nCon ordinanza in calce al verbale d’udienza, il Pretore ha disposto l’accertamento preliminare della capacità processuale dell’istante, rinviando la decisione sulle prove notificate dalle parti a separato giudizio.\nE. Statuendo il 20 settembre 1994, il Pretore ha respinto l'istanza e ha caricato le spese di fr. 100.– all'istante, con l'obbligo di rifondere alla convenuta l'importo di fr. 200.– per ripetibili.\nF. Contro la predetta decisione __________ __________ è insorto il 3 ottobre 1994, chiedendo l'accoglimento dell'istanza con spese e ripetibili a carico dell'appellata.\nG. L’appellata, nelle osservazioni del 2 novembre 1994, chiede la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza pretorile.\nConsiderato\nin diritto:\n1. Giusta l'art. 475 CPC l'azione di divisione a norma dell’art. 604 CC si propone nei confronti di tutti gli eredi applicando la procedura di camera di consiglio, disciplinata dagli art. 360 segg. CPC. La procedura prevista per la divisione scinde in tre fasi: la prima consente al giudice di procedere alla verifica del diritto alla divisione e alla nomina del notaio divisore; nella successiva si procede alla determinazione dei beni appartenenti all'eredità, mentre nell'ultima fase ha luogo la divisione vera e propria (Rep 1984, 278; 1974, 78).\n2. Il Pretore ha rilevato che nella prima fase della procedura di divisione il giudice deve limitarsi ad accertare l'esistenza di una comunione ereditaria e la qualità di erede delle parti. Constatato che la convenuta non aveva sollevato obiezioni al riguardo e che il 30 marzo 1994 era stato rilasciato il certificato ereditario indicante come eredi il vedovo e la figlia (doc. MM), egli ha ritenuto accertata l’esistenza della comunione ereditaria."}