Il 14 dicembre 1994 l'appellante principale ha introdotto una richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di ricorso. Se non che, essa potrebbe essere accolta solo per gli atti compiuti dopo il suo inoltro (l'assistenza giudiziaria non è concessa a titolo retroattivo: I CCA, sentenza del 30 gennaio 1990 nella causa G. contro. S.; sentenza del 9 dicembre 1993 nella causa R. contro R.). Dopo il 14 dicembre 1994 però il legale dell'appellante principale non ha più compiuto atti di procedura; può aver svolto qualche atto di patrocinio, ma ciò soltanto non giustifica il conferimento dell'assistenza giudiziaria.