Sulle spese 9. L'appellante principale esce perdente su quasi tutta la linea, salvo per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria in prima sede a decorrere dal 5 febbraio 1993. Si giustifica quindi che sopporti i nove decimi degli oneri processuali (art. 148 cpv. 2 CPC) e che rifonda alla controparte un'indennità (ridotta) per ripetibili. L'appellante adesivo soccombe per intero e risponde dei relativi oneri processuali, ma non è il caso di imporgli il versamento di ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni al gravame. 10. Il 14 dicembre 1994 l'appellante principale ha introdotto una richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di ricorso.