– a titolo di ripetibili. Ora, come il Tribunale federale ha già avuto modo di decidere, in caso di vicendevole insuccesso riguardante la modifica di una sentenza sulle prestazioni di un coniuge divorziato, si può prescindere per equità da un riparto strettamente aritmetico degli oneri processuali (sentenza inedita del 21 aprile 1988 in re R., consid. 5). Tale principio può essere applicato per analogia anche in concreto, ragione per cui la ripartizione a metà operata dal Pretore appare adeguata alle circostanze e può essere confermata. III. Sulle spese 9.