L’appellante rileva infine che il Pretore non ha statuito sulla sua domanda di assistenza giudiziaria, presentata il 5 febbraio 1993. Al riguardo l'appello è provvisto di buon diritto. Respinta il 30 ottobre 1992 una prima domanda di assistenza, il Pretore ha omesso in effetti di giudicare la seconda, ciò che integra il titolo di revisione prevista dall'art. 340 lett. a CPC. Che a quel momento la convenuta non avesse più risorse finanziarie sufficienti per sopperire ai costi della lite è verosimile (doc. 10 con gli allegati), né il marito appariva in grado di fornirle un'adeguata provvigione ad litem. Si giustifica pertanto, al proposito, di riformare la sentenza pretorile (Rep.