Nella misura in cui l’appellante contesta unicamente il reddito a lei computato e il suo fabbisogno personale, l’appello non merita una particolare disamina. Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, il debitore della rendita d’indigenza non può essere ridotto al puro minimo esistenziale, neppure quando la creditrice della prestazione sia in situazione di assoluta indigenza, ma deve essergli lasciato, di principio, il fabbisogno minimo esecutivo maggiorato di almeno il 20% (DTF 121 III 49 segg., consid. 1c; 118 II 100 in alto; 114 II 304; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 764). In sostanza con un reddito incontestato di fr.