c) Nella fattispecie si è già escluso che al marito possa essere addebitata una colpa preponderante. Tutt’al più gli potrebbe essere imputata una colpa, ma a prescindere dalla questione di sapere se ciò sia il caso, la colpa dal marito non può definirsi causale. È vero che per essere causale un comportamento colpevole non deve rappresentare per forza la sola e unica causa della turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una colpa lieve della controparte), esso abbia contribuito a disgregare l’unione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con rinvii).