1 CC presuppone – come detto – una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma dev’essere causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). La gravità della colpa influisce per converso sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennizzo (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto). c) Nella fattispecie si è già escluso che al marito possa essere addebitata una colpa preponderante.