Se le circostanze che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, gli può inoltre essere aggiudicata un’indennità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Non ricorrendo i presupposti dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. b) L’obbligo di corrispondere un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come detto – una colpa del coniuge debitore;