Nella misura in cui essa ha chiesto l’accertamento della colpevolezza del marito, si giustifica nondimeno esaminare se ricorrono gli estremi posti dalla citata norma. a) L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Se le circostanze che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, gli può inoltre essere aggiudicata un’indennità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv.