a, b, c CPC, ma nella fattispecie la norma non si applica. Non solo perché in caso contrario il divieto dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC sarebbe praticamente svuotato di senso, ma anche perché l’aggiornamento del fabbisogno dell’appellante non comporta, come si vedrà, una modifica della pensione alimentare. Va rilevato infine che l’art. 192 CPC, cui si riferisce l’appellante, trova applicazione solo fino alla sentenza emessa dal Pretore (vedi anche Cocchi/Trezzini, op. cit. n. 5 ad art. 420). 2. Il Pretore, dopo aver escluso una colpa preponderante del marito nella disunione coniugale, ha pronunciato il divorzio e ha fissato in fr. 500.– il contributo a favore della moglie.