Preliminarmente va dichiarata irricevibile la produzione dei documenti esibiti con l’appello dalla convenuta, ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. La produzione di nuovi documenti in sede di appello non è consentita alle parti neppure in un’azione di stato, salvo che la Camera civile li ritenga rilevanti per il giudizio (art. 420 CPC; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura annotato, n. 1 ad art. 420), ciò che non è il caso nella fattispecie. L’art. 322 lett. a CPC riserva al Tribunale di appello, invero, la facoltà di ordinare d’ufficio l’assunzione di prove giusta l’art. 88 lett. a, b, c CPC, ma nella fattispecie la norma non si applica.