in via subordinata essa ha postulato la pronuncia della separazione e un contributo alimentare di fr. 2’000.– mensili, mentre in via ancor più subordinata ha chiesto la pronuncia del divorzio senza quantificare né il contributo alimentare richiesto né l’importo rivendicato quale liquidazione del regime dei beni. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio. C. Nel frattempo, il Pretore, statuendo il 18 marzo 1991 in via supercautelare su un’istanza di misure cautelari presentata dalla convenuta, ha fissato in fr. 500.– il contributo alimentare mensile a carico del marito.