{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-10_1996-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17211&nX40_KEY=4711543&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "92ed26e296b988463f932389e241f358"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["11.1995.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.1996 11.1995.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.1996 11.1995.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.1996 11.1995.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:25:11", "Checksum": "84e0b493342155a0d35c910e6020b1e3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.1996 11.1995.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Neppure può essere accolta la richiesta di riconoscere la pensione alimentare vita natural durante. Il giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenze accessorie del divorzio, e in genere i rapporti patrimoniali fra i coniugi, sono soggetti alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 195; SJ 1996 pag. 451 consid. 2a; Guglielmoni/Trezzini, in: Rep. 1990 129 e riferimenti citati; Bühler/Spühler , op. cit., nota 84 ad art. 151 CC). Incombe alle parti allegare e provare i fatti su cui si fondano le loro pretese. Nella fattispecie, spettava all’appellante fornire indicazioni in merito all’importo presumibile della rendita di vecchiaia o all’eventuale mancata concessione di una rendita erogata dalla cassa pensione. Non spetta pertanto a questa Camera rimediare a tale mancanza, ragione per cui l’appello, su questo punto, non merita ulteriore disamina.\n7. L’appellante rileva infine che il Pretore non ha statuito sulla sua domanda di assistenza giudiziaria, presentata il 5 febbraio 1993. Al riguardo l'appello è provvisto di buon diritto. Respinta il 30 ottobre 1992 una prima domanda di assistenza, il Pretore ha omesso in effetti di giudicare la seconda, ciò che integra il titolo di revisione prevista dall'art. 340 lett. a CPC. Che a quel momento la convenuta non avesse più risorse finanziarie sufficienti per sopperire ai costi della lite è verosimile (doc. 10 con gli allegati), né il marito appariva in grado di fornirle un'adeguata provvigione ad litem. Si giustifica pertanto, al proposito, di riformare la sentenza pretorile (Rep. __________pag. 154 consid. 1; I CCA del 10 aprile 1995 nella causa C. contro C., consid. 5), non senza ricordare che il beneficio concesso copre soltanto le spese processuali e gli oneri di patrocinio successivi al 5 febbraio 1993.\nII. Sull’appello adesivo\n8. L’appellante adesivo si duole del fatto che il Pretore ha parificato il grado di soccombenza e ha suddiviso per metà gli oneri processuali, compensando le ripetibili. Egli ritiene che la convenuta sia maggiormente soccombente e postula la ripartizione delle spese in ragione di 1/4 a suo carico e la rimanenza a carico della moglie, tenuta a rifondergli l’importo di fr. 3’000.– a titolo di ripetibili. Ora, come il Tribunale federale ha già avuto modo di decidere, in caso di vicendevole insuccesso riguardante la modifica di una sentenza sulle prestazioni di un coniuge divorziato, si può prescindere per equità da un riparto strettamente aritmetico degli oneri processuali (sentenza inedita del 21 aprile 1988 in re R., consid. 5). Tale principio può essere applicato per analogia anche in concreto, ragione per cui la ripartizione a metà operata dal Pretore appare adeguata alle circostanze e può essere confermata.\nIII. Sulle spese\n9. L'appellante principale esce perdente su quasi tutta la linea, salvo per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria in prima sede a decorrere dal 5 febbraio 1993. Si giustifica quindi che sopporti i nove decimi degli oneri processuali (art. 148 cpv. 2 CPC) e che rifonda alla controparte un'indennità (ridotta) per ripetibili. L'appellante adesivo soccombe per intero e risponde dei relativi oneri processuali, ma non è il caso di imporgli il versamento di ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni al gravame.\n10. Il 14 dicembre 1994 l'appellante principale ha introdotto una richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di ricorso. Se non che, essa potrebbe essere accolta solo per gli atti compiuti dopo il suo inoltro (l'assistenza giudiziaria non è concessa a titolo retroattivo: I CCA, sentenza del 30 gennaio 1990 nella causa G. contro. S.; sentenza del 9 dicembre 1993 nella causa R. contro R.). Dopo il 14 dicembre 1994 però il legale dell'appellante principale non ha più compiuto atti di procedura; può aver svolto qualche atto di patrocinio, ma ciò soltanto non giustifica il conferimento dell'assistenza giudiziaria. Quanto agli oneri processuali, l'appellante principale ha versato l'importo di fr. 500.– a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte; in tale misura l'assistenza giudiziaria è quindi senza oggetto (per analogia: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. V, Losanna 1992, pag. 124 nel mezzo con richiamo).\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia:\n1. L’appello principale è parzialmente accolto, nel senso che davanti al Pretore la convenuta è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________ per gli atti compiuti dopo il 5 febbraio 1993. Per il resto la sentenza impugnata è confermata.\n2. Nella misura in cui non è divenuta senza oggetto, la richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.\n3. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:\na)tassa di giustizia fr. 500.–\nb)spese fr. 50.–\nfr. 550.–\nsono posti per un decimo a carico di __________ __________ e per nove decimi a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 800.– per ripetibili ridotte.\n4. L’appello adesivo è respinto.\n5. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 250.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 300.–\nsono posti a carico dell’appellante adesivo. Non si assegnano ripetibili.\n6. Intimazione a: - avv. __________, __________ __________.\n- avv. __________, __________.\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}