{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-10_1996-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17211&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "92ed26e296b988463f932389e241f358"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.1996 11.1995.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.1996 11.1995.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.1996 11.1995.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:09:51", "Checksum": "b14f68c190107598bdd4ef855bec6f11", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.1996 11.1995.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) In sostanza la disunione coniugale è riconducibile al diverso carattere dei coniugi come pure ad altri fattori oggettivi. Intanto anche l’appellante è concorde nel ritenere grave il turbamento delle relazioni coniugali (appello pag. 8). Inoltre dall’istruttoria si evince che la moglie aveva un carattere lunatico (deposizione __________ __________), incostante (deposizione __________i), soggetto a cambiamenti d’umore (deposizione A__________turo __________) e che con essa era difficile andare d’accordo (deposizioni __________, __________ __________i). Questo stato di cose, cumulato alle assenze del marito, ha verosimilmente minato l’unione coniugale, che si è trascinata per anni senza che i coniugi affrontassero la realtà. Pur rimanendo nei limiti di una convivenza senza particolari dissapori, dagli atti non risultando autentici litigi, i coniugi hanno sempre più allentato i loro rapporti, tant’è che negli ultimi anni non hanno più avuto neppure rapporti intimi (cfr. anche interrogatorio formale __________ __________ risposta n. 4).\nIn definitiva l’istruttoria non ha permesso di accertare una colpa preponderante del marito, ma ha appurato l’esistenza di un dissidio ormai radicato, riconducibile oggettivamente al diverso carattere dei coniugi. A giusto titolo il Pretore ha respinto quindi l’opposizione della moglie e ha pronunciato il divorzio. L’appello è, su questo punto, sprovvisto di fondamento.\n5. L’appellante non ha postulato un’indennità fondata sull’art. 151 CC. Nella misura in cui essa ha chiesto l’accertamento della colpevolezza del marito, si giustifica nondimeno esaminare se ricorrono gli estremi posti dalla citata norma.\na) L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Se le circostanze che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, gli può inoltre essere aggiudicata un’indennità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Non ricorrendo i presupposti dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche.\nb) L’obbligo di corrispondere un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come detto – una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma dev’essere causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). La gravità della colpa influisce per converso sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennizzo (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto).\nc) Nella fattispecie si è già escluso che al marito possa essere addebitata una colpa preponderante. Tutt’al più gli potrebbe essere imputata una colpa, ma a prescindere dalla questione di sapere se ciò sia il caso, la colpa dal marito non può definirsi causale. È vero che per essere causale un comportamento colpevole non deve rappresentare per forza la sola e unica causa della turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una colpa lieve della controparte), esso abbia contribuito a disgregare l’unione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con rinvii). In concreto non si può dire tuttavia che i comportamenti rimproverati dalla moglie al marito abbiano portato al dissidio coniugale. Il matrimonio sembrava impostato su fragili basi fin dall'inizio (matrimonio \"riparatore\", personalità diverse dei coniugi ecc.) ma non risultano elementi che permettano di attribuire una colpa al marito, che ha semmai sopportato per anni una situazione coniugale insoddisfacente e ha cercato di mantenere intatta la famiglia fino a quando le figlie non hanno raggiunto l'indipendenza. Del resto, a parte le assenze dovute alla caccia, non risulta che il marito svolgesse altre attività a scapito della famiglia o che frequentasse locali pubblici (deposizione __________). Ciò esclude l’applicazione dell’art. 151 CC.\n6. Il Pretore ha riconosciuto alla moglie una pensione alimentare di fr. 500.– mensili fino all’età in cui questa percepirà l’AVS, fondata sull’art. 152 CC. L’appellante chiede di aumentare la rendita a fr. 1’050.– mensili vita natural durante.\na) Nella misura in cui l’appellante contesta unicamente il reddito a lei computato e il suo fabbisogno personale, l’appello non merita una particolare disamina. Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, il debitore della rendita d’indigenza non può essere ridotto al puro minimo esistenziale, neppure quando la creditrice della prestazione sia in situazione di assoluta indigenza, ma deve essergli lasciato, di principio, il fabbisogno minimo esecutivo maggiorato di almeno il 20% (DTF 121 III 49 segg., consid. 1c; 118 II 100 in alto; 114 II 304; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 764). In sostanza con un reddito incontestato di fr. 4’408.– e un fabbisogno calcolato dal Pretore di fr. 3’878.– (fr. 3232.– + il 20%), all’appellato rimangono fr. 530.–. La lieve differenza (fr. 30.–) rientra nel legittimo apprezzamento del Pretore e non giustifica sicuramente una modifica dalla pensione fissata nella sentenza impugnata."}