{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-10_1996-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17211&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "92ed26e296b988463f932389e241f358"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.1996 11.1995.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.1996 11.1995.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.1996 11.1995.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:09:51", "Checksum": "b14f68c190107598bdd4ef855bec6f11", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.1996 11.1995.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Il Pretore, dopo aver escluso una colpa preponderante del marito nella disunione coniugale, ha pronunciato il divorzio e ha fissato in fr. 500.– il contributo a favore della moglie. Egli ha considerato che le assenze del marito, dovute ai suoi passatempi, erano brevi e che il dissidio era, semmai, da ricondurre al carattere lunatico e incostante della moglie.\nL’appellante ribadisce la colpa, almeno preponderante, del marito nella disunione, evidenziando l’atteggiamento passivo da lui avuto durante tutto il matrimonio, che l’ha portato a privilegiare la caccia e la pesca alla famiglia. Essa assevera che sin dall’inizio dell’unione coniugale il marito ha affermato di voler divorziare dopo il raggiungimento della maggiore età delle figlie.\n3. L’appellato sostiene preliminarmente che il ricorso va dichiarato irricevibile nella misura in cui sia davanti al Pretore che in questa sede la moglie ha aderito in via subordinata al divorzio. L’argomentazione è sprovvista di buon diritto. È vero che __________ __________ ha aderito al divorzio, ma solo subordinatamente, nell’ipotesi in cui l’azione di separazione fosse stata respinta. Ciò non le preclude, con ogni evidenza, la possibilità di contestare l’eventuale scioglimento del matrimonio (ci si potrebbe finanche domandare se una parte che aderisce in un primo tempo al divorzio perda per questo solo fatto la facoltà di opporsi in seguito: v. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a edizione, pag. 494, nota 71). Non vi è dubbio pertanto che l’appello debba essere vagliato nel merito.\n4.a) Per l’art. 142 CC ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro. Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124, n. 622; v. anche Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).\nb) I coniugi si attribuiscono vicendevolmente la colpa della disunione. La moglie ha in particolare rimproverato al marito di averla sempre trascurata e di aver preferito i suoi passatempo favoriti alla famiglia, al punto da causarle uno stato depressivo.\nNon è contestato che l’attore sia appassionato di caccia e di pesca. Dagli atti risulta che egli prendeva le sue vacanze nei periodi di caccia alta, che tra il mese di ottobre e la primavera praticava la caccia bassa il sabato e la domenica mattina e che per tre/quattro volte l’anno, di sera o la mattina presto, andava a pescare (interrogatorio formale __________ __________ del 10 giugno 1992 risposta n. 1; deposizioni __________ __________i, __________ __________, __________ e __________ __________ e __________ __________). Che queste assenze siano la causa del dissidio coniugale non può essere affermato con tranquillizzante certezza. Tali assenze erano limitate invero a determinati periodi dell’anno (deposizione __________i), e non emerge che anche in altre circostanze il marito si sia disimpegnato dalla famiglia. Certo la moglie si doleva con gli amici delle assenze del marito (deposizioni __________ e __________ __________ e __________ __________), ma dagli atti non risulta che essa sia seriamente intervenuta per modificare le abitudini del consorte. Inoltre queste lamentele sembrano piuttosto riferirsi alla scarsa comunicabilità dei coniugi. La teste __________ ha riferito che la moglie si lamentava talvolta di non essere stata avvisata dal marito delle assenze per la caccia, la pesca o i lavori nel podere di __________. In ogni caso le citate assenze erano relativamente brevi, essendo limitate al periodo di caccia, ossia a una ventina di giorni l'anno (deposizione __________). Del resto i passatempi del marito non escludevano la famiglia, tanto che a volte tutta la famiglia si recava a __________o, sul monte che l'appellato usava anche per la caccia, per trascorrere i fine settimana (deposizione __________ e __________) e che egli si dedicava alla pesca con gli amici nel corso di scampagnate organizzate con le rispettive famiglie (deposizione __________ __________). In queste condizioni non è ravvisabile una vera e propria colpa, tanto meno preponderante, nell’agire del marito. Il degrado coniugale non può neppure essere ricondotto all’atteggiamento assunto dal marito all’inizio dell’unione coniugale. L’istruttoria ha permesso di accertare che il marito, sin dai primi anni del matrimonio, aveva espresso la volontà di divorziare al momento della maggiore età delle figlie (v. interrogatorio formale del marito, risposta n. 5; deposizioni __________, __________ e __________ __________) ma tali affermazioni, contrariamente a quanto lascia supporre l'appellante, costituivano una reazione del marito alla constatazione dell'insanabile dissidio coniugale, manifestatosi già alcuni anni dopo il matrimonio. A parte le assenze nei periodi di caccia non risulta in sintesi, nè l’appellante l’ha sostenuto, che il marito si sia disinteressato della famiglia o abbia fatto mancare qualche cosa ai familiari."}