{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-10_1996-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17211&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "92ed26e296b988463f932389e241f358"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.1996 11.1995.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.1996 11.1995.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.1996 11.1995.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:09:51", "Checksum": "b14f68c190107598bdd4ef855bec6f11", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.1996 11.1995.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n4 luglio 1996 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo,\npresidente,\n|\n||||\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 22 gennaio 1991 da\n|\n|\n__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 2 novembre 1994 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 9 ottobre 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;\n2. Se dev’essere accolta l’appellazione adesiva del 12 dicembre 1994 presentata da __________ __________ contro la medesima sentenza;\n3. Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria introdotta da __________ __________ il 14 dicembre 1994;\n4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nA. __________ __________ (1944) e __________ nata __________ (1940) si sono sposati a __________ il __________ marzo 1968. Dalla loro unione sono nate le figlie __________ (1968) e __________ (1971). Il marito è alle dipendenze del Comune di __________, la moglie lavora a ore come di donna di pulizie presso la __________. I coniugi vivono separati dall’ottobre del 1990.\nB. Il 23 luglio 1990 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 30 ottobre successivo. Con petizione del 22 gennaio 1991 __________ __________ ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e ha offerto alla moglie un imprecisato importo a liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 15 febbraio 1991 __________ __________ si è opposta alla petizione; in via subordinata essa ha postulato la pronuncia della separazione e un contributo alimentare di fr. 2’000.– mensili, mentre in via ancor più subordinata ha chiesto la pronuncia del divorzio senza quantificare né il contributo alimentare richiesto né l’importo rivendicato quale liquidazione del regime dei beni.\nNei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.\nC. Nel frattempo, il Pretore, statuendo il 18 marzo 1991 in via supercautelare su un’istanza di misure cautelari presentata dalla convenuta, ha fissato in fr. 500.– il contributo alimentare mensile a carico del marito. Il 14 febbraio 1994 la moglie ha postulato l’aumento del contributo alimentare a fr. 1’800.–, cui si è opposto il marito alla discussione del 10 marzo successivo.\nD. Ultimata l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 22 giugno 1994 __________ __________ ha reiterato la sua domanda di divorzio opponendosi a qualsiasi versamento a favore della moglie a titolo di contributo alimentare e di liquidazione del regime dei beni. __________ __________, nel suo memoriale del 7 luglio 1994 ha riaffermato le sue richieste. Il dibattimento finale di merito e la discussione finale della provvisionale si sono svolti il 7 luglio 1994.\nE. Statuendo il 9 novembre 1994, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza provvisionale della moglie e ha aumentato il contributo alimentare a fr. 1’050.– mensili. Nel merito egli ha pronunciato il divorzio e ha obbligato il marito a versare alla moglie una pensione alimentare indicizzata di fr. 500.– mensili (fino al momento in cui quest’ultima percepirà l’AVS) e un importo di fr. 6026.– a liquidazione del regime matrimoniale. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 2’500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.\nF. Contro la predetta sentenza __________ __________ è insorta con un appello del 2 novembre 1994 in cui chiede che, in riforma del giudizio impugnato, sia pronunciata la separazione e che il contributo alimentare sia fissato in fr. 1050.– mensili; in via subordinata essa postula la pronuncia del divorzio e una pensione alimentare di fr. 1050.– vita natural durante. L’appellante chiede infine di acquisire agli atti tre nuovi documenti. Nelle sue osservazioni del 12 dicembre 1994 __________ __________ conclude per il rigetto del gravame e con appello adesivo chiede di suddivide le spese processuali per un quarto a suo carico e per tre quarti a carico della convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di rifondergli fr. 3’000.– a titolo di ripetibili.\nG. Il 14 dicembre 1994 __________ __________ ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.\nConsiderando\nin diritto:\nI. Sull’appello principale\n1. Preliminarmente va dichiarata irricevibile la produzione dei documenti esibiti con l’appello dalla convenuta, ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. La produzione di nuovi documenti in sede di appello non è consentita alle parti neppure in un’azione di stato, salvo che la Camera civile li ritenga rilevanti per il giudizio (art. 420 CPC; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura annotato, n. 1 ad art. 420), ciò che non è il caso nella fattispecie. L’art. 322 lett. a CPC riserva al Tribunale di appello, invero, la facoltà di ordinare d’ufficio l’assunzione di prove giusta l’art. 88 lett. a, b, c CPC, ma nella fattispecie la norma non si applica. Non solo perché in caso contrario il divieto dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC sarebbe praticamente svuotato di senso, ma anche perché l’aggiornamento del fabbisogno dell’appellante non comporta, come si vedrà, una modifica della pensione alimentare. Va rilevato infine che l’art. 192 CPC, cui si riferisce l’appellante, trova applicazione solo fino alla sentenza emessa dal Pretore (vedi anche Cocchi/Trezzini, op. cit. n. 5 ad art. 420)."}