Se non che, essa si limita, una volta ancora, a formulare conclusioni indeterminate, senza cifrare le proprie pretese, ciò che rende l’appello nuovamente irricevibile. Del resto, quand’anche potesse essere esaminata nel merito, la doglianza andrebbe respinta. Il ruolo secondario della tipografia, infatti, è già stato tenuto in considerazione dal Pretore nella determinazione della quota interna di responsabilità giusta l’art. 50 cpv. 2 CO (sentenza, pag. 20) e non vi è motivo per scostarsi da tale prudente apprezzamento.