A detta dell’appellante l’ammontare del risarcimento accordato all’attore, ingiustificatamente superiore ai casi repertoriati dalla giurisprudenza, dovrebbe essere ridotto per tenere conto del carattere politico della lite e della tardiva reazione dell’attore, il quale avrebbe potuto evitare il danno se avesse promosso subito l’azione civile. La convenuta non formula tuttavia conclusioni precise sulla riduzione dell’indennità, né si confronta con le argomentazioni del primo giudice, che ha spiegato, con richiami di dottrina e giurisprudenza, per quali motivi l’indennità andava fissata in fr. 15’000.– (sentenza, pag. 19).