I), ampiamente menzionate nell’edizione del 3 febbraio 1991 (doc. U, prima pagina con seguito a pagina 7), l’associazione avrebbe dovuto verificare il contenuto degli articoli pubblicati (DTF 64 II 24). Non avendolo fatto, essa ha commesso effettivamente grave negligenza. 14. A detta dell’appellante l’ammontare del risarcimento accordato all’attore, ingiustificatamente superiore ai casi repertoriati dalla giurisprudenza, dovrebbe essere ridotto per tenere conto del carattere politico della lite e della tardiva reazione dell’attore, il quale avrebbe potuto evitare il danno se avesse promosso subito l’azione civile.