Ci si potrebbe interrogare se affermazioni tanto generiche costituiscano una motivazione sufficiente del gravame (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). Ad ogni modo, quand’anche si volesse ritenere ricevibile la censura, la stessa sarebbe infondata nel merito per i motivi già esposti nei considerandi sull’appello del convenuto __________ __________, ai quali si rinvia (consid. 5). 12. La convenuta confuta i presupposti per la concessione di un torto morale all’attore. Ribadisce che ogni articolo dovrebbe essere esaminato a sé stante e sostiene che i primi due articoli citati dal Pretore non sarebbero gravemente lesivi della personalità e non giustificherebbero un risarcimento.