Essa afferma che tale prassi non sarebbe applicabile al caso in esame, da un lato perché risale a un’epoca del tutto particolare e dall’altro perché il Codice penale svizzero del 1942, posteriore a tale sentenza, ha introdotto il sistema della responsabilità a cascata, che consente di imputare una colpa al tipografo solo se non può essere individuato l’autore o un’altra persona maggiormente responsabile. A suo avviso il diritto della responsabilità civile deve essere interpretato alla luce del diritto penale, escludendo nella fattispecie la sua responsabilità. Giusta l’art. 28 cpv.