L’appellante contesta che il tipografo possa avere legittimazione passiva in un’azione a protezione della personalità e si diffonde in critiche alla giurisprudenza pubblicata in DTF 64 II 18, cui si è riferito il Pretore. Essa afferma che tale prassi non sarebbe applicabile al caso in esame, da un lato perché risale a un’epoca del tutto particolare e dall’altro perché il Codice penale svizzero del 1942, posteriore a tale sentenza, ha introdotto il sistema della responsabilità a cascata, che consente di imputare una colpa al tipografo solo se non può essere individuato l’autore o un’altra persona maggiormente responsabile.