b) L’appellante afferma che il primo giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la propria incompetenza per territorio dopo avere saputo che l’attore aveva sporto querela nei confronti di alcuni dei convenuti. Se non che, per sua stessa ammissione (verbale di udienza preliminare del 24 giugno 1993, pag. 3) l’associazione convenuta non è mai stata oggetto di alcuna querela da parte dell’attore né è mai stata coinvolta nelle procedure penali che hanno tratto origine dalle pubblicazioni litigiose. Il Pretore del Distretto di Bellinzona era quindi territorialmente competente per statuire su tutte le pretese vantate dall’attore con la petizione del 18 marzo 1992.