In realtà l’appellante cerca di equivocare sui termini. Il Pretore ha infatti ancorato la sua competenza non a una colpa comune dei convenuti, ma all’esistenza di un litisconsorzio facoltativo. L’appellante non spende una parola per refutare le argomentazioni del primo giudice e a tale riguardo ci si potrebbe finanche interrogare sulla ricevibilità del gravame. Sia come sia, l’appello si rivela infondato, giacché per la pubblicazione dei noti articoli settimanali l’attore ha citato in giudizio più convenuti per pretese che derivano da un atto giuridico comune (la pubblicazione e la lesione della personalità). Si era in presenza perciò di un litisconsorzio facoltativo (Rep. 1985 pag. 334