Il Pretore, respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta per i motivi già enunciati (cfr. consid. 2), ha ammesso l’esistenza di una lesione illecita della personalità con grave danno morale patito dall’attore e ha imputato alla tipografia grave negligenza, perché essa avrebbe dovuto rendersi conto, dopo avere saputo delle querele sporte dall’attore e delle condanne in cui erano incorsi gli altri convenuti, del contenuto diffamatorio degli articoli e rifiutarsi di pubblicarli. Non avendolo fatto, essa è responsabile e deve riparare il torto morale, valutato in fr. 15’000.–. 8.