Ciò si verifica indubbiamente nel caso in esame. Del resto l’appellante è stato condannato penalmente per diffamazione in seguito all’articolo del 21 ottobre 1991, con sentenza passata in giudicato (doc. UU, sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 28 gennaio 1993, pag. 10; doc. VV). Ciò vincola il giudice civile sull’esistenza del fatto che costituisce reato (art. 112 CPC). Non si ravvisano quindi, in concreto, circostanze che possano giustificare la lesione della personalità accertata dal primo giudice. Il gravame, su questo punto, è dunque sprovvisto di buon diritto.