2 CO (sentenza impugnata, pag. 16 seg.). L’appellante si limita a riaffermare nel gravame la propria tesi sulla prescrizione dell’azione in torto morale, senza confrontarsi con le dettagliate argomentazioni del primo giudice. L’appello, insufficientemente motivato su questo punto, si rivela quindi irricevibile e sfugge a ulteriore esame (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv.