1 CO, al quale rinvia l’art. 28a cpv. 3 CC, chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. L’azione si prescrive in un anno dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno (art. 60 cpv. 1 CO; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, n. 1945, n. 2062; Tuor/Schnyder, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11ª edizione, Zurigo 1995, pag. 97 in alto).