Egli ha respinto l’eccezione di prescrizione per quanto pubblicato prima del 18 marzo 1991, rilevando che non si trattava di articoli isolati, ma di una campagna di stampa protrattasi sull’arco di anni, di modo che la petizione del 18 marzo 1992 era da considerare tempestiva. Inoltre, anche volendo considerare ogni articolo separatamente, sarebbe applicabile la prescrizione penale di due anni, due dei convenuti essendo stati condannati per diffamazione proprio in seguito alla pubblicazione degli articoli litigiosi. Accertata l’illiceità della campagna di stampa, il Pretore ha pertanto riconosciuto all’attore un’indennità per torto morale di fr.