“__________ a” ha postulato a sua volta, con risposta del 30 giugno 1992, il rigetto della petizione, facendo valere di non essere responsabile per eventuali lesioni alla personalità commesse dai redattori degli articoli e sollevando, oltre alla prescrizione dell’azione, l’incompetenza territoriale del giudice adito. D. Nella replica l’attore ha chiesto che fosse accertata l’illiceità della campagna di stampa proseguita fino al gennaio 1992, che l’ordine di cessare ogni pubblicazione nei suoi confronti fosse esteso alla tipografia “__________ ” e per il resto ha ribadito le precedenti domande. Nella loro duplica i convenuti si sono confermati nelle rispettive domande.