Nella sua risposta del 26 giugno 1992 __________ __________ e la __________ hanno chiesto di respingere la petizione, sollevando eccezione di prescrizione per gli articoli apparsi fino al marzo 1991. “__________ a” ha postulato a sua volta, con risposta del 30 giugno 1992, il rigetto della petizione, facendo valere di non essere responsabile per eventuali lesioni alla personalità commesse dai redattori degli articoli e sollevando, oltre alla prescrizione dell’azione, l’incompetenza territoriale del giudice adito.