50’000.– per torto morale e che fosse loro ingiunto di pubblicare il dispositivo della sentenza sulla prima pagina del settimanale e su tutti i quotidiani del Cantone Ticino. C. Con risposta del 30 giugno 1992 __________ __________ si è opposto alla petizione, sostenendo di aver agito sulla base del diritto di critica e della libertà di stampa e sollevando eccezione di prescrizione per le richieste fondate sugli articoli pubblicati prima del 23 marzo 1991. Nella sua risposta del 26 giugno 1992 __________ __________ e la __________ hanno chiesto di respingere la petizione, sollevando eccezione di prescrizione per gli articoli apparsi fino al marzo 1991.