{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-06-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-109_1999-06-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17298&nX40_KEY=4711487&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "340d374e79f0816ef1cd417f86181827"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["11.1995.109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:55:41", "Checksum": "55e73a983475d314c2d395d89bffe535", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n15. Infine l’appellante contesta la ripartizione interna della responsabilità, fissata per quanto la riguarda al 10%, e ne chiede una radicale riduzione, argomentando che le sue possibilità di influire sulla pubblicazione erano praticamente nulle e che l’attore avrebbe dovuto ridurre il danno promuovendo azione civile già nel dicembre 1990. Se non che, essa si limita, una volta ancora, a formulare conclusioni indeterminate, senza cifrare le proprie pretese, ciò che rende l’appello nuovamente irricevibile. Del resto, quand’anche potesse essere esaminata nel merito, la doglianza andrebbe respinta. Il ruolo secondario della tipografia, infatti, è già stato tenuto in considerazione dal Pretore nella determinazione della quota interna di responsabilità giusta l’art. 50 cpv. 2 CO (sentenza, pag. 20) e non vi è motivo per scostarsi da tale prudente apprezzamento. La tipografia ha continuato a partecipare, con la propria attività imprenditoriale, alla diffusione di articoli diffamatori e ingiuriosi nei confronti dell’attore ben oltre il mese di dicembre 1990, che essa stessa indica come data discriminante. Non può ora sottrarsi alle proprie responsabilità rimproverando al danneggiato di non avere reagito tempestivamente. Tanto meno se appena si ricorda che l’attore ha reagito fin dai primi articoli, tanto che il diritto di risposta da lui richiesto è stato pubblicato il 30 settembre 1990 e il 7 ottobre 1990 (doc. C, D). Il che è servito solo ad acuire le tensioni, così come le querele penali del 23 ottobre 1990 (doc. G) e 14 gennaio 1991 (doc. I). Già a prima vista, quindi, un’azione civile promossa agli inizi del 1991 non avrebbe consentito all’attore di far cessare gli attacchi contro la sua persona, visti i toni accesi che la polemica sulle casse malati aveva assunto, e la determinazione dei convenuti, più che mai decisi a quel momento a persistere nella loro campagna nonostante le procedure penali pendenti nei loro confronti (edizione del 3 febbraio 1991, doc. U, prima pagina con seguito a pagina 7). In conclusione, quindi, l’appello, nella misura in cui è ricevibile, si dimostra infondato in ogni suo punto.\nIII. Sulle spese e le ripetibili\n16. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi a carico degli appellanti, i quali rifonderanno all’attore un’equa indennità per ripetibili di appello, commisurata all’impegno richiesto per le osservazioni a ognuno dei ricorsi. La tassa di giustizia relativa all’appello della __________ __________ tiene conto del fatto che il gravame non ha richiesto un esame di merito (art. 21 LTG).\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L’appello della __________ __________ ____________________ è irricevibile.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 250.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 300.–\nsono posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ un’indennità fr. 1’200.– per ripetibili di appello.\n3. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello di __________ __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.\n4. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 1’200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 1’250.–\nsono posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ fr. 1’200.– per ripetibili di appello.\n5. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello dell’associazione “__________ ” è respinto e la sentenza impugnata è confermata.\n6. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 1’200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 1’250.–\nsono posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ fr. 1’500.– per ripetibili di appello.\n7. Intimazione a:\n– __________ __________, __________;\n– avv. __________ __________, __________;\n– avv. __________ __________, __________;\n– avv. __________ __________a, __________.\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}