{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-06-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-109_1999-06-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17298&nX40_KEY=4933352&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "340d374e79f0816ef1cd417f86181827"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:28:08", "Checksum": "f841604f5e83c25994f5733843b2e9dd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n12. La convenuta confuta i presupposti per la concessione di un torto morale all’attore. Ribadisce che ogni articolo dovrebbe essere esaminato a sé stante e sostiene che i primi due articoli citati dal Pretore non sarebbero gravemente lesivi della personalità e non giustificherebbero un risarcimento. La tesi sfiora la temerarietà, ove appena si consideri iI carattere ingiurioso del titolo a caratteri cubitali apparso il 7 ottobre 1990 (doc. D). L’appellante dimentica che, dandosi le premesse dell’art. 49 CO, basta un solo articolo lesivo della personalità per fondare il diritto al risarcimento del danno. Ciò posto, cade nel vuoto anche la censura, stando alla quale l’azione per il risarcimento del torto morale risulterebbe prescritta per tutti gli articoli pubblicati prima del 18 marzo 1991. Anche ammettendo che l’attore possa far valere il diritto al risarcimento del torto morale solo per gli articoli pubblicati dopo il 18 marzo 1991, in effetti, la responsabilità dei convenuti non muterebbe. Ancora nelle edizioni successive al 18 marzo 1991 __________ ha pubblicato articoli dal contenuto lesivo della personalità dell’attore, come ha accertato con precisione il Pretore (sentenza, pag. 13 e 14). Basti leggere le edizioni del 31 marzo 1991 (doc. Z), del 7 aprile 1991 (doc. AA), del 12 aprile 1991 (doc. BB), del 21 luglio 1991 (doc. DD) e dell’8 dicembre 1991 (doc. FF). Nell’edizione del 15 dicembre 1991, in particolare, uno dei convenuti ha ribadito con fierezza tutti gli articoli scritti in precedenza: “Ci limitiamo a confermare tutto, dalla prima all’ultima parola, e cioè anche i passaggi in cui abbiamo detto che certe Casse malati hanno rubato soldi allo Stato e ai loro assicurati...” (doc. GG, pag. 5). Gli articoli contro l’attore sono proseguiti ancora il 5 gennaio 1992 (doc. HH, stelloncino di prima pagina e articolo con titolo a caratteri cubitali di pag. 2), il 2 maggio 1993 (doc. ZZ) e il 27 maggio 1993 (doc. CCC). In proposito l’appello manca perciò di consistenza.\n13. L’appellante assevera che non le può essere imputata grave negligenza nella pubblicazione degli articoli. Fa notare che nel 1990/91 Il Mattino della Domenica era un settimanale nuovo, i cui editori e giornalisti non si erano fino ad allora mai resi colpevoli di ingiurie o diffamazioni. Inoltre le moderne tecniche di stampa rendono concretamente impossibile un controllo della tipografia, in specie nella notte tra il sabato e la domenica, come era il caso per il noto settimanale. L’argomentazione non può essere condivisa. Dottrina e giurisprudenza ritengono invero che la tipografia della stampa cosiddetta “seria” non è tenuta a verificare il contenuto di ogni articolo pubblicato (DTF 64 II 19; Barrelet, op. cit., n. 616). Nella fattispecie __________ ha adottato però, sin dai suoi esordi, una linea editoriale aggressiva, se non scandalistica. Già nel novembre 1990 il settimanale ha pubblicato in prima pagina una vignetta satirica nella quale l’attore era raffigurato come un bugiardo, con un naso da Pinocchio (doc. M). In seguito – come si è già detto (consid. 5) – il tono degli articoli si è fatto viepiù corrosivo, finché nel dicembre 1990 (al più tardi) i responsabili della tipografia avrebbero dovuto rendersi conto, se non altro leggendo il settimanale il giorno dopo la sua pubblicazione, che la serie di articoli aveva finito per assumere carattere diffamatorio o addirittura ingiurioso (sentenza, pag. 13 seg.; doc. O, R, S). Visto il diritto di risposta pubblicato il 30 settembre e il 7 ottobre 1990 su richiesta dell’attore (doc. C, D) e le querele penali da lui sporte il 23 ottobre 1990 (doc. G) e il 14 gennaio 1991 (doc. I), ampiamente menzionate nell’edizione del 3 febbraio 1991 (doc. U, prima pagina con seguito a pagina 7), l’associazione avrebbe dovuto verificare il contenuto degli articoli pubblicati (DTF 64 II 24). Non avendolo fatto, essa ha commesso effettivamente grave negligenza.\n14. A detta dell’appellante l’ammontare del risarcimento accordato all’attore, ingiustificatamente superiore ai casi repertoriati dalla giurisprudenza, dovrebbe essere ridotto per tenere conto del carattere politico della lite e della tardiva reazione dell’attore, il quale avrebbe potuto evitare il danno se avesse promosso subito l’azione civile. La convenuta non formula tuttavia conclusioni precise sulla riduzione dell’indennità, né si confronta con le argomentazioni del primo giudice, che ha spiegato, con richiami di dottrina e giurisprudenza, per quali motivi l’indennità andava fissata in fr. 15’000.– (sentenza, pag. 19). Insufficientemente motivato, al proposito l’appello si rivela quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5; Rep. 1993 pag. 227)."}