{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-06-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-109_1999-06-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17298&nX40_KEY=4933352&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "340d374e79f0816ef1cd417f86181827"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:28:08", "Checksum": "f841604f5e83c25994f5733843b2e9dd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n7. Il Pretore ha respinto le eccezioni di incompetenza per territorio sollevate dall’associazione convenuta, ritenendo che in concreto si era in presenza di un litisconsorzio facoltativo (art. 42 CPC), di modo che il giudice competente per l’azione contro uno dei litisconsorti lo è anche per le azioni promosse contro gli altri (art. 17 lett. e CPC). Ciò era il caso nella fattispecie, poiché l’attore aveva validamente promosso nei confronti della tipografia convenuta, con la replica, anche un’azione per la cessazione di ogni pubblicazione al suo riguardo. Il giudice del domicilio dell’attore, adito per la protezione della personalità, era pertanto competente anche per statuire sulla riparazione del torto morale nei confronti di tutti i convenuti. Il Pretore, respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta per i motivi già enunciati (cfr. consid. 2), ha ammesso l’esistenza di una lesione illecita della personalità con grave danno morale patito dall’attore e ha imputato alla tipografia grave negligenza, perché essa avrebbe dovuto rendersi conto, dopo avere saputo delle querele sporte dall’attore e delle condanne in cui erano incorsi gli altri convenuti, del contenuto diffamatorio degli articoli e rifiutarsi di pubblicarli. Non avendolo fatto, essa è responsabile e deve riparare il torto morale, valutato in fr. 15’000.–.\n8. L’appellante rimprovera dapprima al Pretore di aver qualificato l’insieme degli articoli come una “campagna di stampa”, rilevando che tale definizione non ha significato giuridico e che ogni articolo deve essere preso a sé stante. La censura sfiora il pretesto. In concreto il periodico ha pubblicato dal settembre del 1990 al 27 maggio 1993 non meno di 35 articoli riguardanti la stessa persona (doc. A segg.). Il Tribunale federale ha già avuto modo di definire “campagna di stampa”, del resto, una serie di articoli pubblicati in vista di un processo penale (DTF 116 Ia 14). La definizione data dal Pretore alla trafila di articoli in rassegna è quindi conforme alla giurisprudenza. Né giova disquisire su questioni terminologiche ove appena si pensi che una lesione della personalità è data, comunque sia, anche quando più articoli di stampa, nel loro insieme, ledono l’onore di una persona (ZBJV 1985 pag. 107 seg.; Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 4ª edizione, Berna 1993, pag. 148). Si volesse anche ammettere, con l’appellante, che la lesione della personalità andrebbe giudicata articolo per articolo, il risultato non sarebbe dunque diverso, come si vedrà ancora in seguito, perché anche tra gli articoli pubblicati dopo il 18 marzo 1991 si trovano affermazioni lesive della personalità dell’attore.\n9. L’appellante ribadisce l’eccezione di incompetenza per territorio, sostenendo in primo luogo che l’art. 49 CO non prevede un foro al domicilio dell’attore e che nel caso in esame non sarebbe data una solidarietà della tipografia con gli altri convenuti nel senso degli art. 50 e 51 CO, mancando una qualsiasi colpa comune. Essa fa valere di non essere stata in grado di controllare il contenuto degli articoli pubblicati e di non poter quindi essere considerata colpevole alla stessa stregua degli altri convenuti. In realtà l’appellante cerca di equivocare sui termini. Il Pretore ha infatti ancorato la sua competenza non a una colpa comune dei convenuti, ma all’esistenza di un litisconsorzio facoltativo. L’appellante non spende una parola per refutare le argomentazioni del primo giudice e a tale riguardo ci si potrebbe finanche interrogare sulla ricevibilità del gravame. Sia come sia, l’appello si rivela infondato, giacché per la pubblicazione dei noti articoli settimanali l’attore ha citato in giudizio più convenuti per pretese che derivano da un atto giuridico comune (la pubblicazione e la lesione della personalità). Si era in presenza perciò di un litisconsorzio facoltativo (Rep. 1985 pag. 334; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 59), il quale non implica necessariamente solidarietà tra i convenuti (Ottaviani, op. cit., pag. 73). L’asserita assenza di colpa della tipografia convenuta è per il resto una questione di merito e non riguarda la competenza del giudice adito."}