{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-06-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-109_1999-06-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17298&nX40_KEY=4933352&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "340d374e79f0816ef1cd417f86181827"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:28:08", "Checksum": "f841604f5e83c25994f5733843b2e9dd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\na) Affinché la vittima possa pretendere un’indennità per torto morale occorre che l’oggettiva gravità della lesione sia da lei sentita come una sofferenza morale (Brehm in: Berner Kommentar, n. 30 ad art. 49 CO). Premesso che ogni individuo reagisce in modo diverso a una violazione della sua personalità, il Tribunale federale ha stabilito recentemente che per suffragare una pretesa a titolo di torto morale la parte lesa deve provare le circostanze soggettive dalle quali si può dedurre, dalla grave lesione oggettiva subita, la sua sofferenza morale; non è sufficiente invece che in base alla comune esperienza una violazione della personalità possa comportare una certa sofferenza (DTF 120 II 98 consid. 2b; Bucher, op. cit., n. 603). La prova di una sofferenza morale è invero difficilmente dimostrabile (SJ 1995 pag. 352), ma ciò non dispensa il richiedente dall’addurre e dal circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 98 consid. 2b).\nb) Nel caso specifico le accuse di essere persona disonesta, ladra, che persegue fini meramente personali ed egoistici a scapito degli assicurati delle casse malati sono senz’altro atte a offendere la personalità e la dignità professionale e privata della persona lesa e, nella misura in cui le stesse non sono minimamente suffragate da alcuna prova, come nella fattispecie, anche illecite. Dagli atti è emerso che l’attore ha cominciato a presentare segni clinici di affaticamento, stress ed esaurimento psico-fisico dal dicembre 1990 (doc. PP, QQ), evolutisi poi dall’aprile 1991 in “importanti disturbi di tipo ansioso con scompensi psico-fisici reattivi alla situazione di eccessivo stress” (doc. RR). Il medico curante ha precisato di seguire il paziente dal 1982 e di non avere mai constatato problemi prima delle “conosciute vicende politiche”. Anche la moglie dell’attore ha sofferto di depressione reattiva, per parecchi mesi dall’ottobre 1991, a causa dei problemi legati alle sofferenze del marito (doc. SS). L’appellante adduce che il danno non sarebbe provato perché i medici estensori dei certificati, sentiti come testi, si sarebbero limitati a riferire quanto affermato dal paziente. I medici, sentiti come testimoni, hanno sostanzialmente confermato invece i certificati da loro rilasciati. Il dott. __________ ha precisato che i disturbi denotati dall’attore non erano di natura organica, ma psichica (verbale del 16 novembre 1993), mentre la dott. __________ ha riferito che con l’espressione “conosciute vicende politiche”, menzionata nel suo certificato, essa intendeva riferirsi agli articoli apparsi sul __________, e che dall’aprile 1991 aveva riscontrato nel paziente disturbi psico-fisici mai ravvisati in precedenza. È vero che – come rileva l’appel-lante – i medici hanno formulato la diagnosi sulla base di quanto ha riferito loro il paziente, tuttavia ciò non sminuisce la portata delle constatazioni cliniche, dalle quali emerge che i disturbi psico-fisici da loro constatati nel paziente sono insorti dopo la pubblicazione dei noti articoli denigratori. L’attore ha dunque provato il grave danno morale da lui patito e il nesso causale con le affermazioni lesive della sua personalità.\nc) A detta dell’appellante, l’ammontare del risarcimento dovrebbe essere ridotto proporzionalmente per tenere conto dell’inattività dell’attore, che ha reagito solo 18 mesi dopo l’inizio della campagna sulle casse malati. La censura è ai limiti della temerarietà. L’attore infatti ha reagito fin dall’inizio alla campagna di stampa avviata nei suoi confronti, facendo dapprima uso del diritto di risposta (edizione del 30 settembre 1990, doc. C, pag. 3; del 7 ottobre 1990, doc. D) e sporgendo finanche querela penale (doc. G, I). Tali passi non hanno avuto effetto alcuno sul tono degli articoli e hanno anzi provocato commenti sarcastici sul settimanale. La rispo-sta chiesta dall’attore è infatti stata pubblicata sull’edizione del 30 settembre 1990 con un ampio commento dell’appel-lante, intitolato “Lei è patetico”. La querela sporta dall’attore è stata commentata sull’edizione dell’11 novembre 1990 (doc. M) con il titolo “Chi di menzogna ferisce, di ridicolo perisce...”. A torto quindi l’appellante pretende una riduzione dell’indennità per torto morale a motivo della pretesa inattività dell’attore, che ha invece messo in atto i mezzi di difesa a sua disposizione. Un’indennità per torto morale di fr. 15’000.–, infine, non è da ritenere eccessiva in concreto se si considera che già nel 1972 era stato attribuito un tale importo per diffamazione (Tercier, op. cit., n. 2075). Nella fattispecie, l’entità del torto morale si giustifica non solo per l’ogget-tiva gravità delle lesioni inferte alla personalità dell’attore, attaccato nella sua onorabilità di persona, di dirigente e di uomo politico, ma anche per il protrarsi nel tempo degli attacchi, pubblicati quasi ogni settimana sull’arco di quasi tre anni, dal 16 settembre 1990 al 27 maggio 1993. Anche su questo punto l’appello è destinato perciò all’insuccesso.\nIII. Sull’appello della “__________ __________ ”"}