{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-06-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-109_1999-06-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17298&nX40_KEY=4933352&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "340d374e79f0816ef1cd417f86181827"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:28:08", "Checksum": "f841604f5e83c25994f5733843b2e9dd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa mancata presentazione dei conti delle casse malati all’autori-tà competente nei termini previsti dalla legge era invero notoria all’epoca, ma questo solo fatto non bastava per giustificare la pubblicazione di accuse rivelatesi infondate. A detta dell’appel-lante le affermazioni del settimanale concernevano valutazioni e critiche sul tenore di vita dell’attore, uomo politico, ed erano quindi inidonee a lederne la personalità. L’argomentazione potrebbe essere pertinente se si riferisse ai primi articoli pubblicati; è ai limiti della temerarietà invece per quel che è degli articoli apparsi dopo l’ottobre del 1990. Le critiche rivolte alle casse malati e ai loro dirigenti nei settimanali del settembre 1990 rimanevano invero nei limiti di usuali battaglie politiche, con toni duri e sferzanti, ma senza attacchi personali (doc. A a C). Se non che, già a partire dal 7 ottobre 1990 il tenore degli articoli è scaduto dalla critica alla denigrazione personale, in particolar modo dell’attore (doc. D: “Signor __________, chi è il vero scemo?”).\nNel dicembre del 1990 il tono è caduto ulteriormente e gli editorialisti hanno cominciato a diffondere nei confronti dell’attore sospetti e accuse di reati e comportamenti scorretti. La lettura degli atti processuali non lascia dubbi: “Una vera ruberia in grande stile” (titolo del 2 dicembre 1990, doc. O), “Stop ai furti delle CM” (titolo del 9 dicembre 1990, doc. P), “Casse malati incompetenti e forse ladre” (titolo di prima pagina dell’edizione del 16 dicembre 1990, doc. Q), “Casse malati: qualcuno ha rubato” (titolo a pag. 5 dell’edizione del 23 dicembre 1990, doc. R), “Pastette e ruberie messe in atto da __________ __________ ed accoliti... il Consiglio di Stato ha dato alle casse malati la licenza governativa per continuare a rubare...” (articolo a pag. 5 dell’edizione del 30 dicembre 1990, doc. S), “Avanzi di galera o candidato galeotto?” (titolo di un articolo a pag. 11, dedicato all’attore, candidato alle elezioni al Gran Consiglio, edizione 31 marzo 1991, doc. Z), “Le elezioni di __________ __________: il presidente della __________ sta facendo la sua campagna elettorale a spese degli assicurati dell’__________ ” (stelloncino in prima pagina, edizione del 7 aprile 1991, doc. AA), “La vera vergogna è che la banda di __________ continua ad incassare sussidi pubblici senza avere presentato i conti e la nostra Procura permette che si continui questa truffa...” (articolo apparso in prima pagina, edizione dell’8 dicembre 1991, doc. FF), “Casse malati: quante riserve? Anche dopo le recenti modifiche della legge sanitaria votate dal Gran Consiglio ticinese, __________ __________ e accoliti hanno la possibilità di imbrogliare la gente” (stelloncino di prima pagina, edizione del 5 gennaio 1992), “Fondi di riserva: truffa legalizzata?” (titolo a caratteri cubitali a pag. 5 della stessa edizione, soprastante una fotografia dell’attore).\nIl solo fatto che una persona vesta cariche pubbliche e di responsabilità non autorizza i mezzi di stampa a diffondere inesattezze lesive della personalità, tanto meno in mancanza di informazioni attendibili (Geiser, op. cit., pag. 77). Nella fattispecie l’appellante minimizza la portata delle affermazioni pubblicate, asserendo che la normale critica politica comprende la contestazione dei guadagni eccessivi di un personaggio pubblico (appello, pag. 2). Se non che, gli articoli litigiosi non si sono limitati alla critica sui guadagni dei dirigenti di una cassa malati, ma si sono spinti – come si è visto – alle ingiurie e alle accuse di reato. Non vi è dubbio che le asserzioni pubblicate sul settimanale, a ritmi martellanti, inducono il lettore medio a ritenere che l’attore sia dedito ad attività losche, abbia una mentalità quanto meno dubbia, agisca senza scrupoli e sia un uomo politico poco onesto. E una lesione della personalità è data, in effetti, quando la notizia faccia sorgere nel pubblico un’immagine sfavorevole della persona fisica cui si riferisce, ponendola in una luce equivoca, oppure quando la reputazione di tale persona venga sensibilmente sminuita (Riklin, Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, pag. 202, § 7 n. 19). Ciò si verifica indubbiamente nel caso in esame. Del resto l’appellante è stato condannato penalmente per diffamazione in seguito all’articolo del 21 ottobre 1991, con sentenza passata in giudicato (doc. UU, sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 28 gennaio 1993, pag. 10; doc. VV). Ciò vincola il giudice civile sull’esistenza del fatto che costituisce reato (art. 112 CPC). Non si ravvisano quindi, in concreto, circostanze che possano giustificare la lesione della personalità accertata dal primo giudice. Il gravame, su questo punto, è dunque sprovvisto di buon diritto.\n6. L’appellante sostiene che l’attore non avrebbe dimostrato il nesso causale tra il presunto atto illecito e il danno, e nemmeno l’entità del torto morale, da valutare tenendo conto della sensibilità di un uomo politico, avvezzo alla critica. In via subordinata, egli chiede che l’indennità per torto morale riconosciuta all’attore sia ridotta a un importo simbolico di fr. 100.–, da versare in solido con gli altri convenuti."}