{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-06-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-109_1999-06-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17298&nX40_KEY=4933352&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "340d374e79f0816ef1cd417f86181827"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:28:08", "Checksum": "f841604f5e83c25994f5733843b2e9dd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.1999 11.1995.109\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n1. La società è stata dichiarata in fallimento – come detto – con decreto del 23 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (FU n. __________ del __________ 1996, pag. __________). Non risulta che la massa fallimentare abbia deciso di continuare la causa, né che l’attore abbia insinuato il proprio credito nel fallimento. Il 24 aprile 1998 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato chiusa la liquidazione del fallimento (FU dell’__________ __________ 1998, pag. __________). La società è quindi stata radiata dal registro di commercio ed è ormai sprovvista di personalità giuridica, l’iscrizione nel registro di commercio avendo carattere costitutivo (art. 643 cpv. 1 CO). L’appello della società radiata deve quindi essere dichiarato irricevibile per carenza di un presupposto processuale (art. 97 n. 4 CPC), senza che ciò pregiudichi i gravami interposti dagli altri convenuti, litisconsorti facoltativi (Rep. __________pag. 334).\nII. Sull’appello di __________ __________\n2. Il Pretore ha accertato che in almeno nove articoli pubblicati dal 16 settembre 1990 al 27 maggio 1993 sul __________ erano contenute affermazioni lesive dell’onore dell’attore e quindi illecite. Egli ha respinto l’eccezione di prescrizione per quanto pubblicato prima del 18 marzo 1991, rilevando che non si trattava di articoli isolati, ma di una campagna di stampa protrattasi sull’arco di anni, di modo che la petizione del 18 marzo 1992 era da considerare tempestiva. Inoltre, anche volendo considerare ogni articolo separatamente, sarebbe applicabile la prescrizione penale di due anni, due dei convenuti essendo stati condannati per diffamazione proprio in seguito alla pubblicazione degli articoli litigiosi. Accertata l’illiceità della campagna di stampa, il Pretore ha pertanto riconosciuto all’attore un’indennità per torto morale di fr. 15’000.– a riparazione delle sofferenze morali e psicologiche patite a seguito dei noti articoli.\n3. Giusta l’art. 28 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa (cpv. 1). La lesione è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (cpv. 2). Per l’art. 49 cpv. 1 CO, al quale rinvia l’art. 28a cpv. 3 CC, chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. L’azione si prescrive in un anno dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno (art. 60 cpv. 1 CO; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, n. 1945, n. 2062; Tuor/Schnyder, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11ª edizione, Zurigo 1995, pag. 97 in alto).\n4. L’appellante propone di respingere la petizione in ordine perché l’azione sarebbe stata tardiva per gli articoli apparsi sul __________ prima del 18 marzo 1991, gli art. 28 e 28 lett. e CC prevedendo un’azione per ogni singola lesione della personalità. Di conseguenza, a parere dell’appellante, l’attore avrebbe perso la possibilità di far valere le sua pretese per il periodo precedente il 18 marzo 1991, essendosi rivolto al Pretore solo 18 mesi dopo l’apparizione del primo articolo incriminato. Il primo giudice ha spiegato che nella fattispecie occorreva considerare la campagna stampa nel suo complesso e ha elencato in modo esauriente i motivi che lo inducevano a ritenere applicabile il termine di prescrizione più lungo di due anni previsto dall’art. 60 cpv. 2 CO (sentenza impugnata, pag. 16 seg.). L’appellante si limita a riaffermare nel gravame la propria tesi sulla prescrizione dell’azione in torto morale, senza confrontarsi con le dettagliate argomentazioni del primo giudice. L’appello, insufficientemente motivato su questo punto, si rivela quindi irricevibile e sfugge a ulteriore esame (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).\n5. L’appellante ribadisce che i noti articoli non erano illeciti, bensì giustificati dall’interesse pubblico di conoscere fatti importanti di una personalità politica, come era all’epoca l’attore, dirigente di una cassa malati, visto che le anomalie delle casse malati interessano tutti i cittadini svizzeri come assicurati. Se non che, la missione di informazione dei mezzi di comunicazione e il legittimo interesse dei cittadini di essere informati su circostanze di interesse pubblico non dispensano i mezzi di informazione dal rispetto degli altri diritti fondamentali, come la protezione della personalità dei terzi (Bucher, Personnes physiques et droit de la personnalité, 3ª edizione, n. 541, pag. 144 in fondo). L’inte-resse del pubblico, in particolare, non giustifica la diffusione di informazioni inesatte o incomplete, che ledono i diritti della personalità (DTF 119 II 101). Una lesione della personalità tramite una falsa informazione è, d’altra parte, sempre illecita (Bucher, op. cit., n. 542, pag. 145; Geiser, Persönlichkeitsschutz: Pressezensur oder Schutz vor Medienmacht?, in: SJZ 92/1996 pag. 77)."}